Domande e risposte frequenti (F.A.Q.)

1. Cos’è un comprensorio di bonifica?

Un’area territoriale, delimitata e classificata dalla Regione, nella quale opera un Consorzio di bonifica. Articoli 1; 2; 3 legge regionale n° 4 del 25/02/2003 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.).

2. Chi sono i Consorziati?

Tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel comprensorio di bonifica se coincidente con il perimetro di contribuenza, o nel perimetro di contribuenza se non coincidente.

3. Quali territori interessa il Comprensorio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla?

Il comprensorio di bonifica del Consorzio, la cui denominazione ricalca l’antica definizione delle “Paludi di Napoli e dintorni” si estende ad oriente della città di Napoli e racchiude, per la sua parte storica, con un’estensione di oltre 10.000 ettari di superficie, il cuore dell’antica plaga di Lufrano-Volla, caratterizzata dalle cosiddette bassure, che rappresentano tuttora l’area altimetricamente più depressa dell’intero comprensorio. Intorno ad essa si estende il vasto bassopiano dell’hinterland orientale di Napoli, racchiuso da una parte dalla collina di Capodichino e dall’altra dall’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio, esteso da monte a valle verso l’area portuale di Napoli, a ridosso della calata Pollena, in cui le acque defluiscono in mare attraverso il collettore dello Sperone, emissario finale dell’intero impianto di bonifica.

Il comprensorio racchiude n.8 bacini idrografici sottesi da altrettanti canali di primaria importanza cui fanno capo canali secondari, circondariali e di acque medie e basse.

La parte di valle dei bacini comprende i territori di Casoria, Casalnuovo, e parte di Napoli; mentre quella pedemontana comprende i territori di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Pomigliano d’Arco, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio.

Il comprensorio consortile delimitato con D.P.G.R. n.764 del 17.11.03 ha un’estensione di ettari 10.833 estesa ai territori di 11 Comuni della Provincia di Napoli:

  • Napoli Ha 3.034
  • Casalnuovo Ha 775
  • Casoria Ha 1.200
  • Cercola Ha 421
  • Sant’Anastasia Ha 1.876
  • San Giorgio a Cremano Ha 400
  • San Sebastiano al Vesuvio Ha 263
  • Pollena Trocchia Ha 811
  • Pomigliano d’Arco 1.140
  • Volla Ha 610
  • Massa di Somma Ha 303

La rete di corsi d’acqua gestiti dal Consorzio supera i 100 Km. di lunghezza; 12 sono le vasche di sedimentazione; circa 50 sono le briglie borboniche in muratura di pietrame lavico vesuviano; circa 30 quelle in conglomerato cementizio.

4. Cos’è il Contributo Consortile o di Bonifica e da chi è dovuto?

I contributi ai Consorzi di Bonifica sono disciplinati dall’Art. 21 del Regio Decreto 13 Febbraio 1933, n° 215. Il contributo consortile, così come specificato all’art. 12 della L.R. 4/2003 costituisce la quota dovuta da ciascuno consorziato per le spese di cui all’articolo 2, della L.R. 4/2003.

Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’articolo 21 del R.D. 13 Febbraio 1933, n° 215.

In sintesi: contribuzione da parte dei proprietari di immobili alle spese per la realizzazione di opere dalle quali derivino agli immobili stessi particolari benefici, concorso alla manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento del consorzio. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale.

5. Quali sono i Benefici prodotti dalla Bonifica nel Comprensorio?

La “tenuta” del territorio di riferimento, in termini di maggior sicurezza contro la possibilità di alluvionamento o di dissesti idrogeologici, è fortemente collegata (naturalmente in condizioni ordinarie, indipendenti da fattori naturali o antropici straordinari) alla presenza e al mantenimento in efficienza delle opere idrauliche e di bonifica presenti.

Queste opere (briglie, cioè manufatti trasversali al corso d’acqua che riducendo le pendenze degli alvei, riducono sostanzialmente la velocità dell’acqua stessa e quindi la sua capacità dirompente; difese di sponda, vasche di sedimentazione, di laminazione, ecc. ecc.) sono, nel nostro Comprensorio, molteplici e ne costituiscono l’ossatura su cui poggia l’intero sistema abitativo, produttivo, infrastrutturale e ambientale. La loro presenza e efficienza è ancor più importante e necessaria se si pensa al notevole aggravamento generale che ha subito il territorio a causa dell’abbandono delle coltivazioni agrarie e boschive, con conseguente perdita di tutto quel tessuto di sistemazioni dei suoli e delle acque superficiali che contribuivano al mantenimento dell’intero sistema. Contemporaneamente, si è assistito, ed il fenomeno continua anche oggi, all’aumento degli insediamenti sia abitativi che (in particolare) produttivi e infrastrutturali nella zona di valle. Complesse variazioni urbanistiche, sempre più legate e direttamente dipendenti, in termini di sicurezza idraulica, alle opere idrauliche e di bonifica presenti e alle nuove opere che si rendono di volta in volta necessarie per stare al passo con le mutate condizioni nell’uso e assetto dei suoli.

Ciò premesso, in via esemplificativa, i benefici che l’attività di bonifica produce, sono conseguenti alla presenza e mantenimento in efficienza di tutte le opere idrauliche e di bonifica, che sono correlate, per localizzazione, costruzione e finalità, a determinati immobili e/o a particolari aree del comprensorio, che da esse traggono un beneficio specifico. E’ infatti evidente che immobili agricoli e non agricoli (fabbricati di civile abitazione, sedi di uffici, negozi o altri servizi e fabbricati industriali) traggano vantaggio dalla salvaguardia idraulica, dal risanamento del territorio e dal corretto funzionamento del complesso sistema di deflusso assicurato dal reticolo idraulico consortile.

6. Quali sono le opere di bonifica?

Sono le opere che si vedono nel reticolo idraulico comprensoriale, riprodotto nelle cartografie consortili, che servono a ridurre la pendenza degli alvei e quindi la velocità della corrente (briglie); opere di difesa dalle esondazioni, dei centri abitati, ricentramenti degli alvei fluviali/ torrentizi, bonifiche vegetazionali, ecc. ecc.

7. A chi appartengono le opere di bonifica?

Al demanio dello Stato e della Regione Campania.

8. Chi sostiene le spese delle opere di bonifica?

La spesa per l’esecuzione è sostenuta dallo Stato o dalla Regione (nuove opere). A tale spesa concorrono con le modalità stabilite nella L.R. 4/2003 e ss.mm.ii, i privati nei casi in cui tali opere portino un particolare beneficio ai loro immobili. La spesa per la manutenzione, l’esercizio e la custodia è sostenuta dai consorziati attraverso il contributo di bonifica.

Articoli 12 della legge regionale n° 4/2003e ss.mm.ii.

9. Come vengono ripartite le spese tra i Consorziati?

In ragione del beneficio ricavato dai singoli immobili dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di Classifica.

Comma 2 dell’articolo 12 legge regionale n° 4/2003 e ss.mm.ii.

10. Cos’è il Piano di classifica?

Il Piano di Classifica è uno strumento che, mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i benefici specifici che gli immobili ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza di un determinato comprensorio traggono dalla bonifica. Il Piano garantisce, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.

Articolo 12, comma 2 , legge regionale n°4/2003 e ss.mm.ii.

11. Cos’è il potere impositivo?

Il potere (che la legge assegna ai Consorzi di bonifica) di imporre contributi ai consorziati per far fronte alle spese di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti, nonché di funzionamento dell’Ente.

Articolo 10 del RD 13 Febbraio 1933 n° 215

12. Che cos’è l’Avviso di Pagamento?

L’avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei ruoli di contribuenza provvisori. L’avviso può essere inviato sia dal Consorzio di Bonifica, sia da un Soggetto esterno a ciò incaricato.

13. Come si legge l’Avviso di Pagamento?

Nella parte frontale dell’avviso di pagamento sono riportati i dati sia dell’Ente impositore, sia del Soggetto titolare del servizio di spedizione/riscossione, se diverso dalla Consorzio di Bonifica, sia, ancora, le generalità del contribuente (indirizzo, codice fiscale), le somme contributive dovute e la data di scadenza del pagamento. Segue l’informativa dei recapiti degli Uffici dell’Ente per ulteriori informazioni e chiarimenti e come procedere per un eventuale ricorso.

Sul retro del foglio sono contenute alcune spiegazioni sull’Avviso stesso, con particolare riferimento ai dati degli intestatari e ai codici riferiti agli immobili soggetti a contribuzione, quali ad esempio: Prg=Progressivo; T=Terreno; F=Fabbricato; Fgl=Foglio catastale; Map=mappale catastale; Sub= Subalterno; Consist.=Consistenza in vani o Metri quadri; Cl=Classe; Categ= categoria catastale; Ubicazione dell’immobile.

La pagina finale comprende il bollettino RAV utilizzabile per il versamento;

14. Se non pago l’avviso di pagamento cosa succede?

Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi alla scadenza riportata nell’avviso stesso, il concessionario (GestLine Equitalia Polis) provvede a stampare e a notificare la cartella di pagamento. In questo caso l’importo dell’avviso risulterà maggiorato dei diritti di notifica.

15. Da chi è dovuto il contributo di bonifica: dal proprietario o dal possessore, usufruttuario, inquilino, ecc.?

I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà, gravano direttamente sull’immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/1933). Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi gravante sugli immobili per la loro salvaguardia idraulica e di conseguenza sulle persone fisiche comproprietarie del bene. Conseguentemente è facoltà del Consorzio provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, o chiedere l’intero contributo ad uno dei comproprietari . Si tratta di un’obbligazione solidale (ex artt. 1292 – 1294 del Codice Civile), con la conseguenza che ogni debitore può essere obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l’intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile).

L’usufruttuario è tenuto al pagamento del contributo solo nel caso in cui per un accordo scritto tra proprietario ed usufruttuario sia stabilito che quest’ultimo deve provvedere al suddetto pagamento.

16. Il Contributo di Bonifica è deducibile?

I contributi dei consorzi di bonifica, in quanto obbligatori, sono deducibili dal reddito complessivo  (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a, Dpr 917/86), salvo il caso in cui gli immobili su cui grava il contributo di bonifica sono affittati o locati secondo il regime della cedolare secca.

17. Come si determina il contributo?

L’imponibile del contributo è calcolato sulla base della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni e sulla base degli indici di beneficio relativi all’area sulla quale l’immobile è situato. Tali indici sono un moltiplicatore della rendita catastale e del reddito dominicale il cui prodotto è pari al contributo consortile richiesto. A tal fine il Consorzio elabora un Piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’indice di contribuenza di ciascun immobile. Il contributo racchiude le spese (costi) per la manutenzione del sistema idraulico, le spese (costi) per l’attività di bonifica, le spese (costi) di funzionamento del Consorzio.

18. Oltre ai terreni, sono soggetti a contributo di bonifica anche le abitazioni?

Il contributo al consorzio di bonifica è dovuto indipendentemente dalla natura agricola o extra agricola dell’immobile compreso nel perimetro consortile (Cassazione, Sezioni Unite, n° 968 del 30 Gennaio 1998) e quindi si applica anche a tutti gli edifici adibiti a usi non agricoli, quali le abitazioni, gli appartamenti, i negozi ecc. ecc.

19. C’è un termine di prescrizione del Contributo di Bonifica?

I diritti di credito del Consorzio vanno esercitati in termini di prescrizione, che per i tributi è di 10 anni (da ultimo Cassazione, sezione V, 18432/2005) e decorre da quando il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 Codice Civile): quindi dallo spirare dell’anno finanziario cui si riferisce il contributo.

20. A chi spetta la dimostrazione del beneficio (vantaggio) ottenuto dall’immobile (fondo) a seguito delle opere/attività di bonifica?

Il beneficio arrecato dal sistema delle opere di bonifica si presume poiché il Consorzio ha calcolato il tributo  applicando il Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza come prevede la L. R. Campania n. 4/2003, art. 12 comma 2. Tale principio è stato stabilito già con sentenza delle Sezioni Unite, 30 Gennaio 1998, n° 968, e successivamente Cassazione Sezioni Unite 30/10/2008 n. 26009, Cassazione 31/01/2014 n. 2101, Cassazione 06/02/2015 n. 2241. Tali pronunce precisano inoltre che, indipendentemente dalla natura agricola o extragricola dell’immobile, la sua collocazione nel perimetro di contribuenza fa presumere l’esistenza di un beneficio. Il rilievo secondo il quale ad esempio “da tempo immemorabile non sono state eseguite opere in bonifica” non è sufficiente ad evitare la contribuzione da parte del consorziato. L’opera o le opere/lavori eseguiti anche molti anni prima, bastano ad affermare che l’immobile inserito nel perimetro di contribuenza, beneficia di tali opere, pertanto il proprietario deve procedere al pagamento della contribuzione determinata dal Consorzio secondo i criteri stabiliti nel piano di classifica, tradotti operativamente nel riparto annuale della contribuenza. Pertanto l’eventuale contestazione dell’inesistenza di tali benefici spetta al proprietario (onere della prova).

21. Se ho venduto l'immobile gravato dal contributo come devo comportarmi?

Se l’immobile viene venduto dal proprietario che e’ stato fino ad ora soggetto al pagamento del contributo è opportuno comunicare al Consorzio di Bonifica l’Atto di alienazione o l’avvenuta trascrizione del titolo di proprietà.