Deducibilità fiscale

Si ricorda che i contributi dei consorzi di bonifica sono deducibili dal reddito. Pertanto, con la dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO), dell’anno d’imposta per il quale si è provveduto al versamento, è possibile indicare nel rigo “altri oneri deducibili ” i tributi consortili con la descrizione “Bonifica.

L’articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”.

Con la Risoluzione n. 44/E del 4/07/2013 l’Agenzia delle Entrate ha formulato parere favorevole riguardo alla possibilità di riconoscere i contribuiti consortili quali oneri deducibili per i consorziati, in linea con quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a, del Tuir, il quale fa dipendere la deducibilità dei contributi dalla natura obbligatoria del consorzio, stabilita per legge o da provvedimenti amministrativi.

Nella fattispecie in esame i contributi consortili sono obbligatori per gli effettivi proprietari e le somme iscritte a ruolo ogni anno, comprendenti anche contributi relativi agli anni precedenti, sono deducibili in base al principio di cassa.

Pertanto, se tali contributi consortili sono stati saldati nell’anno di iscrizione a ruolo possono essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.